Statuto

Art.1) E’ costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata Istituto Siciliano di Studi Patristici e Tardoantichi John Henry Newman (in forma abbreviata: I.S.S.P.T.), con sede legale in Palermo.

Art.2) L’Associazione intende promuovere e valorizzare lo studio delle Scienze Patristiche e della Tarda Antichità con avvertita e rinnovata attenzione alle fonti (lato sensu intese), ponendosi nel solco di altri organismi affini nazionali e internazionali oggi esistenti e in feconda sintonia con essi.

L’I.S.S.P.T. si propone di creare occasioni di incontro e di confronto fra gli specialisti – mediante convegni, colloquia, seminari, tavole rotonde, letture di testi, presentazioni di studi, ecc., pubblicandone tempestivamente i risultati, allo scopo di favorire con efficace metodo interdisciplinare lo sviluppo delle ricerche patristiche e tardoantiche nel variegato quadro storico (politico, economico, sociale, culturale, etico e religioso) della Sicilia e dell’intera area mediterranea.

Principale caratteristica della natura e della vitalità dell’I.S.S.P.T. è la rete di stretti e proficui collegamenti fra studiosi siciliani (o studiosi non siciliani, ma operanti nell’Isola) di Scienze Patristiche e della Tarda Antichità – specialmente fra quanti di essi sono docenti nella Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”, negli Istituti ad essa aggregati, affiliati e collegati e nelle Università dell’Isola (statali e non), che con competenze pur diverse contribuiscono a orientare gli indirizzi della ricerca scientifica nel campo di loro pertinenza.

L’I.S.S.P.T. fornisce annualmente ai suoi soci un bollettino informativo sulla sua vita associativa e sulle attività scientifiche di ciascuno dei suoi membri.

Art.3) Sono soci dell’associazione coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in guanto condividono gli scopi dell’associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L’I.S.S.P.T. accoglie ben volentieri ogni studioso di Scienze Patristiche e della Tarda Antichità che chieda di farne parte, a condizione che sia presentato al Consiglio direttivo da un membro della medesima Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione.

L’adesione all’associazione comporta per l’associato o partecipante maggiore di età il diritto di voto per la approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Gli associati sono tenuti a pagare una quota associativa che verrà determinata dal Comitato Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo. Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle  modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Art.4) L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.5) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

4) per indegnità.

L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art.24 Codice Civile, è deliberata dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art.6) II patrimonio dell’associazione è costituito da:

- quote sociali;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.7) Sono organi dell’associazione:

- l’assemblea dei soci;

- il Comitato Direttivo;

- il Presidente.

Art.8) L’assemblea è costituita da tutti i soci

L’assemblea  è convocata almeno una volta l’anno dal Comitato direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All’assemblee devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

- la relazione del Comitato direttivo sull’andamento dell’associazione;

- il bilancio dell’esercizio sociale.

L’assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Comitato Direttivo;

ed altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Art.9) Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante:

- lettera spedita a ciascuno dei soci;

- pubblicazione c/o la sede sociale;

- attraverso e-mail;

- o attraverso strumenti ritenuti idonei dall’Assemblea;

almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.10) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascuno socio può farsi rappresentare da altro socio purché non sia membro del Comitato Direttivo o del Collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e  il voto favorevole di tutti i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art.11) L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Vicesegretario, dal Tesoriere, dal Responsabile delle relazioni esterne e dal Rappresentante della Pontificia facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni con almeno tre anni di iscrizione all’associazione, ad eccezione dei primi membri nominati in sede di atto costitutivo.

Ai consiglieri non possono essere corrisposti compensi per la mansione svolta; saranno retribuiti solo nel caso di attività lavorativa al di fuori di tale carica.

Art.12) Il Comitato Direttivo si riunisce trimestralmente per programmare le varie attività promosse dall’associazione e almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Comitato Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art.13) Al Comitato Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Comitato Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Comitato Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

Art.14) Il Comitato Direttivo provvede a nominare nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Comitato Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che ne hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art.15) Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, a sua discrezione potrà farsi coadiuvare da consulenti.

Il Comitato Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Comitato Direttivo ed un libro soci, vidimati se così disposto dalla normativa vigente, delegando tali compiti ad un dei suoi membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art.16) Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene, suddivise in in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono redatti dal Comitato Direttivo e quindi sottoposto per l’approvazione all’Assemblea dei Soci. Eventuali rilievi critici sono allegati al bilancio, e sottoposti all’Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea dei Soci con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 1 marzo dell’anno seguente. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni Socio.

Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea dei Soci nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza dei presenti. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni Socio.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.17) L’associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di altre organizzazioni che svolgano attività similare.

 NORME APPLICABILI

Art.18) Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del libro 1°, Titolo II del Codice Civile.